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CLASSICI DELLA LETTERATURA ITALIANA

 

FIRENZE VECCHIA

STORIA - CRONACA ANEDDOTICA - COSTUMI

(1799-1859)

 

di: Giuseppe Conti

  

XVIII

L'opera amministrativa di Ferdinando III

La "Presidenza del Buon Governo" - La Camera delle Comunità e il soprassindaco - Consulta di giustizia e grazia - Il supremo Consiglio di giustizia, la Ruota civile e la Ruota criminale - Registro - Ufizio del Segno - Ufizi di Garanzia - Scrittoio generale delle I. e R. possessioni - Catasto Corporazioni religiose e Demanio - Archivi - Segreteria del Regio Diritto - Stato civile - Opera di Santa Maria del Fiore - L'Orfanotrofio di San Filippo Neri, la Pia Casa di Fuligno e la Congregazione di San Giovan Battista - Gli Spedali; l'Ospizio di Maternità ed altre istituzioni di beneficenza Pubblica istruzione - L'Accademia della Crusca.

Una delle prime cure di Ferdinando III appena tornato sul trono era stata quella di riordinare lo Stato, ripristinando ciò che dai Governi passati era stato soppresso e modificando o correggendo le antiche istituzioni rimaste in vigore. Molte altre ne introdusse, le quali, se non corrisposero perfettamente al desiderio del popolo, non per questo era da incolparne la mala volontà del principe, che anzi, intendeva sempre con leggi che onestamente gli sembravano savie, di procurare il benessere dei suoi sudditi, purché non si trattasse mai di avere idee troppo liberali o di professare principio d'indipendenza politica. Nel suo concetto la Toscana apparteneva all'Austria, come aveva detto a faccia tosta anche il Rospigliosi nel 1814 nell'occasione del ritorno appunto di Ferdinando III.

Uno dei primi provvedimenti del reduce Granduca, fu quello di provvedere col Motuproprio del 1° maggio e con l’editto del 27 giugno 1814, alla "Presidenza del Buon Governo" che aveva la superiore direzione della polizia per tutti gli Stati della Toscana.

Il Presidente del Buon Governo faceva le proposte al Granduca, "per il canale dell'I. e R. Consulta", per gli impieghi provinciali di giudicatura di tutto il Granducato. Da esso dipendevano i tre Commissari della città di Firenze, e tutta "la forza esecutiva civile dello Stato".

Il potere del Soprintendente del Buon Governo era larghissimo, giacché da lui dipendevano il Fisco e il magistrato delle Stinche, avendo altresì la direzione di tutti i Bagni dei forzati, della "Casa" dei lavori forzati di Volterra, come di tutte le carceri del Granducato. Aveva inoltre la facoltà di fare salvacondotti ai condannati e di imporre pene economiche, conforme ai regolamenti ed alle leggi in vigore.

Con legge del 27 giugno 1814 fu ripristinata la Camera delle Comunità, la quale aveva il mandato di tutelare l'economia dei Comuni del contado e distretto fiorentino, di sopraintendere ai lavori delle strade regie e dei ponti; alla esazione della tassa di famiglia, ai proventi dei macelli, alle deputazioni dei fiumi, agli spedali e monti pii, e altri stabilimenti dipendenti dalle Comunità.

L'ufizio generale delle Comunità del Granducato fu ristabilito col Motuproprio del 5 novembre 1814. Questo ufizio era diretto dal "Soprassindaco" che riuniva le qualità di soprintendente generale delle Comunità dello Stato, ed al quale, come conservatore e "tutore" della legislazione comunitativa, dovevano esser rimessi per mezzo dei provveditori rispettivi, tutti gli affari concernenti la interpetrazione, la modificazione e la estensione delle massime stabilite nei regolamenti; l'assestamento, ampliazione o suddivisione dei circondari, delle Comunità, le proposte per la istituzione delle nuove cancellerie; le nomine o permute dei cancellieri e dei loro aiuti.

Trattavansi in quest'ufizio gli affari di alienazioni, livelli, e transazioni per conto dei Comuni, delle Opere pie, dei Monti di pietà, pei luoghi pii laicali, e degli Spedali.

Il "Soprassindaco" stabiliva la quota annua dovuta all'erario dalle Comunità a titolo di tassa prediale e di tassa di famiglia; faceva le proposte per la costruzione di nuove strade nei Comuni, ed aveva la facoltà di fare personalmente, o di far fare da persona di sua fiducia, le verifiche e le visite locali delle amministrazioni tenute dai cancellieri delle Comunità per informarne poi il Governo. Era inoltre di esclusiva spettanza del "Soprassindaco" la soprintendenza ai lavori e alla amministrazione del Padule di Fucecchio, ai Bagni di Montecatini, ed all'Archivio delle decime granducali.

Uno dei più importanti ufizi che vennero novamente costituiti con editto del 9 luglio 1814, fu quello della I. e R. Consulta di giustizia e grazia. L'I. e R. Consulta rappresentava, il Sovrano in tutto quanto risguardava la vigilanza dei governo per la più esatta e regolare amministrazione della giustizia nei tribunali civili e criminali del Granducato. Essa risolveva in nome del Sovrano stesso, che a mano a mano ne veniva informato, tutti gli affari di grazia e giustizia ed aveva altresì l'incarico di decidere i ricorsi contro decreti e sentenze di qualunque magistrato, "per i quali, mancando i rimedi ordinari, conveniva ai sudditi di ricorrere al trono".

Esaminava pure le proposte del Presidente del Buon Governo per conferire impieghi, e dava sempre il suo parere sulle suppliche dei postulanti di qualunque posto di "Giudicatura".

L'I. e R. Consulta composta di un presidente, di tre auditori e di due segretari, aveva la sua sede in un locale del fabbricato degli "Ufizi", dalla parte destra, e si adunava il lunedì e il giovedì mattina di ogni settimana, e più volte se occorreva.

I segretari, pero, in ciascun giorno feriale davano udienza, ricevevano le suppliche ed ascoltavano i ricorrenti, per renderne poi conto nelle adunanze.

Spettava alla I. e R. Consulta di minutare le leggi a mano a mano che ne veniva richiesta dalle RR. Segreterie di. Stato di Finanza e della Guerra, proponendo essa quelle correzioni o variazioni che le fossero sembrate necessarie.

Con altro Motuproprio dello stesso giorno 9 luglio 1814 Ferdinando III creò la Commissione legislativa civile; e con legge del 13 ottobre 1814 istituì il Magistrato supremo, composto di sei auditori e diviso in due turni, rivestiti della cumulativa giurisdizione di decidere in prima istanza tutte le cause eccedenti i dugento scudi fino a qualunque somma. Le cause oltre le dugento lire e fino ai dugento scudi, eran sottoposte all'esame ed alla decisione di un solo auditore; Come del pari venivan sottoposti alla risoluzione di un solo auditore, gli affari dalle settanta alle dugento lire. Contro queste sentenze si interponeva appello al Magistrato supremo, spettando la decisione e risoluzione in seconda istanza ad un solo auditore. Si decideva del pari da un solo auditore, in seconda istanza sui ricorsi da sentenze appellabili, per la cifra inferiore a lire dugento, pronunziate dai Podestà minori, e dai Vicari soggetti alla Ruota di Firenze, esclusi i Vicari di San Marcello e di Pescia.

Non per diritto, "ma per mera disciplina del Magistrato", il turno nel quale risiedeva il primo auditore poteva prender cognizione delle cause concernenti la Regalìa, il patrimonio della Corona ed il Fisco, eccettuate però quelle di competenza degli auditori di Siena e di Livorno.

L'altro turno poteva vedere tutte le cause nelle quali erano attori o rei convenuti i pupilli, i minori e gli interdetti, sottoposti alla giurisdizione del Magistrato.

Ma i patrimoni dei pupilli, dei minori e degli interdetti, eran posti sotto la soprintendenza di un Provveditore amministrativo ed economico, che fu il cav. senatore Giuliano Mannucci già Leonetti, e della ragioneria dei rendimenti di conti dei tutori e curatori.

Allo stesso provveditore venne inoltre affidata l'amministrazione economica delle Cancellerie del supremo consiglio di Giustizia e Ruota civile, del Magistrato supremo e del Tribunale di commercio di Firenze; e presiedeva all'incasso degli emolumenti, revisione delle cassette e rendimenti dei conti.

Nello stesso 13 ottobre 1814 fu pubblicato il Regolamento organico che stabiliva il Supremo consiglio di Giustizia, che decideva in terza ed ultima istanza tutte le cause state giudicate in seconda, dalle Ruote civili di prime appellazioni di Firenze, di Siena, di Pisa, d'Arezzo e di Grosseto, nelle quali era luogo alla terza istanza tanto per la difformità delle sentenze di prima e di seconda istanza, quanto per la revisione delle due sentenze conformi.

La Ruota civile di prime appellazioni di Firenze, giudicava in seconda istanza tutte le cause appellabilmente decise in prima dal Magistrato supremo, dal Tribunale commerciale di Firenze, dal Tribunale collegiale di Pistoia e da tutti i vicari e potestà del circondario della Ruota medesima; purché quanto alle cause giudicate dai vicari e potestà, fossero d'un merito eccedente le lire dugento o di merito incerto, e non suscettibile di stima pecuniaria.

La competenza della Ruota criminale di Firenze si estendeva sopra tutte le cause criminali del Granducato, escluse quelle della provincia inferiore di Siena e dell'Isola d'Elba e Piombino.

La legge del 30 dicembre 1814 provvide all'amministrazione generale del Registro; quella del dì 11 febbraio 1815 stabilì le norme per la carta bollata; e per quanto risguardava le carte da giuoco, fu provveduto con la legge del 25 agosto 1816 che regolava altresì la percezione dei diritti delle tasse e delle multe concernenti le rispettive materie.

Dall'amministrazione generale del Registro dipendevano l'ufizio della conservazione delle ipoteche, ed i pubblici archivi generali di Firenze, Siena e Pontremoli che vi furono uniti "coi biglietti" del 9 settembre e del 20 ottobre 1815.

Col Motuproprio del 28 luglio 1815 Ferdinando III nominò una Commissione incaricata della compilazione del Codice criminale, sotto la presidenza del cavalier Gran Croce don Neri dei Principi Corsini, direttore dell'I. e R. Dipartimento di Stato, e composta dei consiglieri cav. Pietro Pandini presidente dell'I. e R. Consulta; cav. Bernardo Lessi auditore della medesima; cav. Aurelio Puccini presidente del Buon Governo; cav. Giovan Paolo Serafini presidente della Ruota criminale; cav. Pietro Fabroni avvocato fiscale e Guido Angiolo Poggi "professore emerito di istituzione criminale". Il cavalier Donato Chiaromanni auditore del Magistrato supremo, fu eletto segretario.

Rimase in vigore senza modificazione il nuovo ufizio del Segno, che con sovrano motuproprio del 9 dicembre 1782 era stato sostituito all'antico, per i riscontri e segnature delle stadere, bilance e pesi; come pure delle misure da vino, da olio da biade e lineari, affidandone la soprintendenza ai rappresentanti della Comunità civica di Firenze.

Nel 23 dicembre 1817 fu promulgata la legge che stabiliva gli "ufizi di Garanzia" residenti in Firenze, Pisa e Siena, sotto la dipendenza dell'Amministrazione generale delle "RR. Rendite". Questa amministrazione soprintendeva altresì alle Dogane dello Stato, divise nelle cinque Direzioni di Firenze, Livorno, Siena, Pisa e Pistoia: come pure alle porte delle città "gabellabili", al pedaggio della notte, e a quello che si esigeva alle dogane di confine. Dipendeva pure da essa amministrazione l'Azienda del sale "in tutte le sue dipendenze" le Saline di Volterra, dell'Isola dell'Elba e lo Aziende del Tabacco, date in appalto.

Tutte le amministrazioni del Granducato, non esclusi i Dipartimenti militari, i Luoghi pii laicali, qualunque Azienda regia, comunale o pubblica d'ogni luogo, città o provincia, erano sottoposte all'ufizio delle "Revisioni e sindacati". Erano per conseguenza soggetti alla revisione non solo i cassieri, ministri, esattori, magazzinieri, depositari, pagatori, ed ognuno che sotto qualunque titolo avesse consegna di denaro, o robe spettanti a qualunque di dette aziende; ma ancora i provveditori, i soprintendenti e tutti coloro che avevano la direzione, o governo di Tribunali, Ufizi, Aziende con tutti i loro Ministeri, in qualsiasi modo destinati a servire nella parte economica dei suddetti tribunali e ufizi.

Lo "Scrittoio generale delle I. e R. Possessioni" comprendeva l'Amministrazione generale dei beni stabili della Corona situati nel distretto fiorentino, senese, pistoiese e pisano; quella de' boschi, l'azienda del ghiaccio e la Direzione delle RR. Bandite di caccia.

Con Motuproprio del 24 novembre 1817 fu creata la I. e R. Deputazione sopra il catasto.

Per raccogliere e conservare le scritture e documenti spettanti alle soppresse corporazioni religiose della Toscana, con Motuproprio del 26 febbraio 1817 Ferdinando III istituì l'Archivio centrale delle "Corporazioni religiose soppresse" nel quale vennero depositate tutte le carte relative, che prima erano sparse presso le cessate Prefetture, Sottoprefetture, Direzioni demaniali ed altrove.

Un altro Motuproprio sovrano del 13 marzo 1819 provvide alla istituzione della Deputazione sul recupero dei crediti occulti, allo scopo di rintracciare tutti gli assegnamenti di provenienza ecclesiastica sfuggiti "al generale incorporo" fatto dalla cessata Amministrazione del Demanio al tempo della soppressione degli Ordini regolari in Toscana; e con rescritto del 27 agosto 1821 fu affidata alla Deputazione citata, la revisione regionale dell'Amministrazione del Demanio fino alla sua origine, e l'Amministrazione dei reliquati del Debito pubblico.

Fu conservato l'Archivio diplomatico istituito col Motuproprio del dì 14 dicembre 1778 per provvedere alla conservazione degli "Antichi monumenti in cartapecora": e vi si conservavano per conseguenza tutte le pergamene di diversi luoghi pii, comunità, magistrati, conventi soppressi del Granducato e di persone particolari, come pure diversi altri antichi "Monumenti in papiro".

All'amministrazione dei beni demaniali furono aggregate quelle dei beni e fondi "della Sovrana Munificenza", concessi a vantaggio degli Spedali e luoghi pii del Granducato con "veneratissimo Motuproprio" del 17 febbraio 1818 e delle rimanenze della Causa pia in virtù del biglietto dell'I. e R. Segreteria di Finanze del dì 11 marzo 1820.

Con sovrano dispaccio del 23 aprile 1818 fu ordinato che l'archivio mediceo, le carte e filze della Giunta francese, quelle del consiglio di liquidazione, le altre della Giunta di revisione e della Giunta straordinaria di liquidazione dei crediti contro la Francia, esistenti già presso la soppressa conservazione generale degli Archivi fossero passati e posti sotto la direzione dell'avvocato regio, nel dipartimento del quale con lo stesso sovrano dispaccio venne istituito un posto d'archivista col principale incarico d'invigilare, sotto la immediata ispezione dell'avvocato regio medesimo, alla conservazione e polizia degli Archivi riuniti al detto dipartimento.

All'Archivio delle Riformagioni venne riunito l'Archivio dei confini giurisdizionali, come pure l'Avvocatura regia, e la Deputazione sopra la nobiltà e cittadinanza del Granducato.

In quell'Archivio si trattavano gli affari risguardanti "gli eminenti" diritti della corona sopra i rispettivi territori del Granducato; la concessione delle fiere, e dei mercati, le materie interessanti lo Stato civile delle persone, per ciò che concerneva le naturalizzazioni, adozioni, legittimazioni, interdizioni e tutti i negozi relativi ai trattati ed interessi dello Stato con gli esteri, ed alle confinazioni con gli Stati limitrofi, per la reciproca osservanza ed inviolabilità del confine giurisdizionale. Vi si conservano la maggior parte degli originali delle leggi e gli altri regolamenti del Governo della Repubblica, le provvisioni del supremo magistrato, i trattati ed il carteggio con le corti estere, le sottoposizioni e dedizioni delle città, terre ed altri luoghi componenti il Granducato, i loro statuti soppressi colla nuova legislazione, le antiche concessioni, accomandigie, e investiture feudali, gli atti e deliberazioni del Senato e del Consiglio di pratica segreta di Firenze, e della Deputazione sopra la nobiltà e cittadinanza e tutti i titoli e le piante dei confini giurisdizionali. E finalmente vi si trattavano negozi relativi agli interessi della corona per le regie rendite e per il patrimonio privato e gli affari di nobiltà e cittadinanza.

Tutti gli affari che interessavano i diritti della Corona in materia ecclesiastica o beneficiaria eran tutelati dalla "Segreteria del Regio diritto", la quale invigilava ancora alla conservazione dei diritti privati in quella parte nella quale potevano esser lesi dalla giurisdizione ecclesiastica.

Al segretario del Regio diritto spettava di concedere la licenza del possesso dei benefizi ecclesiastici a coloro che ne avevano ottenuta legittimamente l'investitura. A tale uopo si conservavano presso la Segreteria del Regio diritto i campioni ove erano registrati i benefizi con la descrizione dei rispettivi possessori e delle Diocesi. Era pure di pertinenza del segretario d'i accordare il Regio Exequatur ai Brevi pontifici, decreti, sentenze ed atti di pubblica potestà provenienti da Stati esteri, purché però non fossero lesivi dei pubblici diritti. Dalla Segreteria stessa si spedivano i benefizi di regia nomina, previa partecipazione al Granduca, e "tutti quelli di patronato di popolo, comunità, magistrati e luoghi pii dipendenti dalla pubblica potestà".

La giurisdizione della Segreteria del Regio diritto si estendeva fino a soprintendere a tutta l'economia dei conventi, monasteri, e dei conservatorio d'oblate per mezzo dei respettivi operai e soprintendenti; ed in generale dei luoghi pii che non dipendevano dagli ufizi comunitativi. Prendeva cognizione economicamente dei ricorsi contro le persone ecclesiastiche, tanto regolari che secolari.

Invigilava alla conservazione e risarcimenti di tutte le fabbriche sacre; e passavano per il tramite di questa segreteria, tutte le suppliche che risguardavano le alienazioni e contrattazioni dei beni ecclesiastici.

Dal Dipartimento del regio diritto dipendevano altresì gli economi generali dei benefizi vacanti di tutte le diocesi del Granducato; ed esaminava e proponeva al Sovrano tutti quelli affari che interessavano o le persone o i corpi o i beni e i diritti degli ecclesiastici, e le materie di disciplina che richiedevano, secondo i regolamenti, le leggi dello Stato e la sovrana autorità.

Con la legge del 18 giugno 1817 Ferdinando III istituì nella medesima R. Segreteria l'ufizio dello Stato Civile nel quale con la direzione di un ministro dipendente dal segretario del R. Diritto si tenessero i registri generali delle nascite, delle morti, e dei matrimoni avvenuti in Toscana e vi si conservassero i duplicati originali dei registri autentici compilati nelle parrocchie, nei conventi, nei conservatorio, negli spedali e nelle cancellerie comunitative, tanto per i sudditi cattolici che per quelli di culto diverso, non meno che i registri dello stato civile formati nelle sotto i passati governi.

La deputazione gratuita sopra l'opera di Santa Maria del Fiore fu istituita col Motuproprio del 22 febbraio 1818 con l'incarico di soprintendere ai restauri occorrenti alla Metropolitana, al tempio di San Giovanni ed all'amministrazione del patrimonio dell'opera.

Questa deputazione ebbe anche l'esplicito mandato di invigilare alla retta esecuzione del contratto d'accollo stipulato poi il 28 aprile dello stesso anno con la Deputazione ecclesiastica relativo alle spese interne del culto delle due suddette chiese, e delle scuole eugeniane.

In forza di detta legge, tutti i sudditi del Granducato che facevano testamento eran tenuti a lasciare all'Opera di Santa Maria del Fiore la tassa di mezzo scudo, che si riscuoteva dall'Archivio pubblico.

Spettava, come spetta ancora, all'ufizio dell'Opera di conservare i registri dei battezzati.

Dalle riforme o ordinamenti di Ferdinando III non andò immune la "Casa Pia" ossia Ospizio degli orfani di San Filippo Neri. In quest'Ospizio fondato già dall'anno 1659 per opera di quel Santo, nello stabile eretto dalla loggia de'Cerchi, venivano ricoverati, onde dar loro una conveniente educazione, i fanciulli della città che privi di parenti, i quali fossero obbligati ad averne cura, vivevano per le strade venendo su vagabondi e viziosi.

In un locale dell'Ospizio di San Filippo si rinchiudevano anche temporaneamente i ragazzi di carattere violento, insubordinati e cattivi, bisognosi di correzione. E fu detta appunto la casa di correzione, spauracchio nelle famiglie di tutti i fanciulli un po' vivi.

Quel luogo pio era posto sotto la direzione di una congregazione composta di dodici nobili, che poi fu soppressa col Motuproprio del 10 marzo 1786; restringendo l'Ospizio di San Filippo alla sola educazione degli orfani, togliendolo da Via de'Cerchi, e trasportandolo in una porzione del soppresso convento di San Giuseppe, presso Via delle Casine.

Il soprintendente ebbe facoltà di accettarvi anche un numero maggiore di orfani, oltre quello che potevano sopportare le rendite dell'istituto, quando si trovassero persone che provvedessero al loro mantenimento.

Ferdinando III vedendo però che la savia istituzione dell'Ospizio di San Filippo Neri non rispondeva pienamente all'intento di togliere dalla strada i vagabondi, istituì con la notificazione de' 18 dicembre 1815 "la Pia Casa di Lavoro" ove si raccolsero i questuanti della città e delle parrocchie suburbane, specialmente citate nella notificazione stessa, all'effetto che quivi si applicassero a diversi mestieri a seconda della loro abilità. Da questa Pia Casa si dispensavano anche dei lavori alle famiglie bisognose.

Oltre le istituzioni che provvedevano alla educazione dei fanciulli orfani, volle Ferdinando che un'altra ne sorgesse consimile per le femmine; e con Motuproprio del dì 11 ottobre 1800, benché scacciato dalla Toscana della quale però egli si considerò sempre il legittimo sovrano, fondò la casa delle povere fanciulle di Fuligno in Via Faenza, affinché vi si provvedesse alla assistenza ed alla educazione di quelle giovinette, che, per mancanza dei genitori e di parenti prossimi, rimanevano vagabonde e senza direzione.

Anche nella Pia Casa di Fuligno, venivano accolte fanciulle, i parenti delle quali assumessero a proprie spese il loro mantenimento.

Una delle Opere pie, alle quali con maggiore amore dedicò le sue cure Ferdinando III fu la Congregazione di San Giovan Battista, sopra il soccorso dei poveri. Fu fondata questa Congregazione da pie persone nel secolo XVIII, allo scopo di provvedere di vestiario e di pane le famiglie più miserabili di Firenze, ed inoltre di somministrare i letti per la separazione dei maschi dalle femmine.

I fondi occorrenti alla Congregazione per queste opere di pietà erano in gran parte largiti dalla munificenza del Sovrano, e la congregazione stessa si componeva di settantadue deputati scelti nel ceto dei nobili, dei preti e dei negozianti.

Un'altra delle gravi preoccupazioni del granduca Ferdinando, erano gli spedali, i quali tanto per mutare, anche allora non eran tenuti come quei luoghi di tristezza richiedevano, e nei quali, secondo il solito, si commettevano abusi d'ogni genere, venendo meno così a quell'intento di carità che ne dovrebbe essere il principale carattere. Perciò con Motuproprio sovrano del 2 settembre 1816 fu creata la I. e R. Deputazione degli spedali e luoghi pii del Granducato di Toscana, che venne poi dichiarata permanente con l'altro Motuproprio del I7 febbraio 1818. Questa deputazione ebbe in principio l'incarico di riordinare e definitivamente sistemare i patrimoni degli spedali ed altri luoghi pii; ed in seguito, cioè il 17 gennaio 1819, fu ad essa esclusivamente affidata la direzione centrale dei medesimi e da lei dovevano dipendere e direttamente corrispondere, per tutto ciò che concerneva l'amministrazione e la disciplina, i commissari, i rettori ed altri capi dei suddetti pii stabilimenti.

Per provvedere sempre più al sollievo delle classi bisognose, l'animo pietoso del Sovrano aveva già fondato col Motuproprio del 21 novembre 1815 l'Ospizio della Maternità nel recinto stesso dello Spedale degli Innocenti. Quest'Ospizio ebbe per precipuo scopo il procurare abili levatrici in tutto lo Stato; e per raggiungere l'intento, ogni comune fu obbligato di mantenere a turno per diciotto mesi in detto Ospizio, una donna dell'età dai venti ai trent'anni che sapesse almeno "leggere benissimo per esservi istruita da un professore d'ostetricia" nella teorica e nella pratica.

Nell'Ospizio della Maternità si montarono quattro letti, unicamente e costantemente pronti per le donne partorienti, le quali si ricevevano nel nono mese inoltrato della gravidanza, affinché le alunne potessero osservare un maggior numero di casi pratici. Il professore incaricato di istruire le alunne levatrici, aveva l'obbligo di assistere gratuitamente le partorienti povere del quartiere di Santa Croce, e di condurre seco alle loro case, a turno, alcune delle alunne stesse.

I tre corsi per la istruzione completa eran di sei mesi ciascuno; ed al termine dei diciotto mesi le alunne venivano pubblicamente esaminate davanti al Collegio medico, il quale conferiva, alle meritevoli, il diploma di potere esercitare la professione d'ostetrica, assegnando altresì un premio in danaro alle più abili.

Alle lezioni d'ostetricia potevano intervenire anche quelle che non erano ammesse come convittrici, purché sapessero legger bene.

Le alunne che convivevano nell'Ospizio dovevano essere in numero fisso di dodici; ed erano sorvegliate da una "Maestra levatrice" che dimorava nell'Ospizio stesso.

Le donne incinte che volevano essere ammesse all'Ospizio della Maternità, dovevano presentarsi al Commissario dello Spedale degli Innocenti, che ne era il direttore, munite della. fede del proprio parroco che attestasse della loro povertà e dei loro buoni costumi; e di non "essere attaccate da alcuna malattia estranea alla gravidanza". Quelle di campagna, per regola, non erano ammesse, eccettuato il caso che appartenessero ad uno dei comuni che mantenevano un'alunna levatrice nell'Ospizio.

Con lo stesso Motuproprio del 24 novembre 1815, fu pure istituita una pubblica cattedra d'Ostetricia per gli uomini nello stabile dello Spedale degli Innocenti, dove si ricevevano tutte le creature che venivano esposte.

Il sistema col quale si esponevano i fanciulli consisteva in una ruota come quelle usate nei conventi; entro la quale deposto il fanciullo, la persona che lo aveva portato girava la ruota, dava una strappata al campanello per avvisare chi era incaricato di ricevere quei piccoli infelici, e fuggiva per non essere scoperta entrando subito sotto l'arco di Via della Colonna, che allora si diceva Via del Rosario.

Dallo Spedale degli Innocenti si sussidiavano pure quelle famiglie che non erano in grado di pagare una balia quando la madre era impotente ad allattare; e si accordava altresì un sussidio mensuale a quelle povere madri le quali per quanto allattassero da sé stesse la creatura, si trovavano in condizioni miserabili o perché rimaste vedove, o perché abbandonate dal marito.

All'oggetto che tutti gli stabilimenti di pubblica beneficenza fossero tenuti con la massima regolarità e corrispondessero in tutto e per tutto allo spirito di pietà che li aveva istituiti, vennero posti col Motuproprio del 21 marzo 1817 sotto la sorveglianza di una speciale deputazione incaricata di curarne la buona direzione e la retta amministrazione.

E ad accrescere questi istituti di beneficenza, Ferdinando III col Motuproprio del 28 novembre 1817 fondò l'I. e R. Istituto dei Sordomuti nel quale si destinarono otto posti gratuiti per altrettanti sordomuti della Toscana a nomina del Granduca. In tale istituto venivano accolti anche quei sordomuti italiani e stranieri che pagassero la retta stabilita dal regolamento organico approvato col R. Dispaccio del 20 giugno 1818.

Né la pubblica istruzione era meno curata e protetta delle opere di beneficenza. Oltre a molte scuole private, a quelle dei frati Scolopi che per i tempi di cui ragioniamo rappresentavano veramente il massimo della istruzione seria e liberale, vi erano i collegi e le università di Pisa e di Siena, tutti dipendenti dalla Soprintendenza agli studi del Granducato, creata col sovrano Motuproprio del 30 ottobre 1816. E non solo a questa Soprintendenza era affidata la vigilanza sulla pubblica istruzione, curando la osservanza dei regolamenti delle università, dei collegi e delle scuole pubbliche, ma aveva inoltre il mandato speciale di promuovere gli studi, di aver cura che in nessuna scuola o istituto pubblico o privato si introducessero abusi, e che i metodi d'insegnamento, che allora era libero, "corrispondessero all’aumento e perfezionamento delle scienze con utilità di quelli che vi si applicano". Dalla Soprintendenza agli studi dipendeva l'informativa di tutti gli affari da sottoporsi alla sovrana sanzione, risguardanti gli studi.

In fatto di pubblica istruzione esisteva in Firenze la provvida istituzione delle "Scuole normali delle povere zittelle" fondate da Pietro Leopoldo con Motupropri e rescritti del 9 aprile 1778 e 7 luglio 1780, nei quattro Quartieri della Città, sotto i titoli respettivamente di Santa Caterina, di San Paolo, di San Giorgio e di San Salvatore.

In esse scuole oltre ai "primi doveri della religione, e le regole della decenza, conveniente allo stato delle dette zittelle", vi si insegnava gratuitamente leggere, scrivere e "l'abbaco" insieme "a quei lavori e mestieri che possono essere più utili ad una buona madre di famiglia di classe indigente, come la maglia, il cucito, il tessere di nastri, seta, pannilini, o lani di ogni genere". All'epoca della morte di Ferdinando III queste quattro scuole eran frequentate da più di ottocento fanciulle, le quali, oltre alla educazione ed alla abilità in un mestiere, ritraevano gran parte, e spesso interamente, la loro sussistenza; ed a quelle che più se ne rendevano meritevoli, veniva assegnata anche una dote di regia data.

I giovani inclinati all'arte frequentavano l'Accademia delle Belle Arti e le Scuole dì disegno. Essendo l'Accademia composta di un Presidente e di tredici deputati con nomina sovrana, nel 23 agosto 1817 essa ebbe l'incarico della vigilanza sopra tutti gli oggetti d'arte esistenti nelle chiese, nei campisanti e nei pubblici stabilimenti del Granducato.

Nel fine poi di mostrare in qual conto si teneva da Ferdinando la istruzione, volle che il principe ereditario Leopoldo fosse annoverato fra gli accademici residenti della "Crusca", incaricata già da lungo tempo della compilazione di un eterno Vocabolario della lingua italiana.

Questa vetusta Accademia si adunava allora nel palazzo Riccardi il secondo e l'ultimo martedì di ciascun mese, eccettuate però le vacanze, necessarie a così esorbitante fatica, dal 15 settembre al 15 novembre d'ogni anno.

La sede dell'Accademia della Crusca è oggi in un locale annesso al convento di San Marco, dove in quella quiete claustrale i componenti di essa possono comodamente riflettere che nel mondo nulla è eterno fuorché il Vocabolario della Crusca.

      

  

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Ultimo Aggiornamento: 05/01/99 23.40